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D.L. 25/09/2002 n. 2122. Il Decreto di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione di compensi nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente Decreto. La relativa spesa è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non superiore all'uno per cento dei predetti fondi. Riferimenti normativi: -Si riporta il testo dell'art. 18 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448: "Art. 18 (Riordino degli organismi collegiali). 1. Ai fini del contenimento della spesa e di maggiore funzionalità dei servizi e delle procedure, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni, escluse quelle delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, di istituire comitati, commissioni, consigli ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli di carattere tecnico e ad elevata specializzazione indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale. 2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni statali si provvede con Decreto di natura non regolamentare del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi. 3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali". ((Art. 5-bis. Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo)) ((1. Al fine di assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese industriali, le risorse conferite dall'articolo 108, comma 7, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, al Fondo di cui al Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pari a 90 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono destinate per le finalità delle forme di intervento disciplinate dallo stesso Decreto legislativo, ivi comprese quelle negoziate attraverso crediti di imposta.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 108, comma 7, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2001): "7. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica provvede, con le modalità previste dal presente articolo, in relazione alle spese di ricerca effettuate in strutture situate nel territorio dello Stato o in progetti di collaborazione internazionale a maggioranza italiana. Gli oneri di cui al presente articolo gravano sul Fondo previsto dall'art. 14 della Legge 17 febbraio 1982, n. 46, nonchè sul Fondo di cui al Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, ai quali è conferita, rispettivamente, per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, la somma di lire 90 miliardi". Il Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, reca: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori". 1. Allo scopo di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza, dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore della Legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della Legge medesima sono apportate le seguenti modificazioni a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente Legge, (( ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, )) mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione"; ((a-bis) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente Legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purchè il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio"; )) b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, (( ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, )) sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purchè in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonchè ai corsi di laurea specialistica (( e ai master di primo livello )) presso le università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le università"; (( c) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, 99 conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. ((3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento".)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 4 della Legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati), come modificato dal Decreto qui pubblicato: "Art. 4. (Validità dei diplomi) 1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'art. 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente Legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione. 2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente Legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purchè il titolare sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di conservatorio. 3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, sono ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purchè in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di diploma accademico di secondo livello di cui all'art. 3, comma 5, nonchè ai corsi di laurea specialistica ai master di primo livello presso le università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui al comma 1 sono altresì valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso le università. 3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree previste dal regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi 3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento. - Il Decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509, reca: "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei". Art. 7. Attività di servizio per gli studenti universitari 1. Per potenziare i servizi di orientamento e tutorato (( e per favorire la formazione culturale degli studenti e promuovere il diritto allo studio )) a decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le università promuovono, sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti iscritti ai propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi universitari legalmente riconosciuti, in conformità con gli indirizzi di cui all'articolo 25, comma 2, della Legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'art. 4 della medesima Legge, quali, in particolare, le attività di orientamento e tutorato e le iniziative culturali. 2. Al fine di assicurare il tempestivo esame dei progetti per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, al comma 5 dell'articolo 1 della Legge 14 novembre 2000, n. 338, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle regioni. La spesa derivante dal funzionamento della commissione è determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10, allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma". ((2-bis. In attesa del riordino del Consiglio nazionale degli studenti universitari i componenti del predetto organo, nominati con Decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza del mandato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491. Per il rinnovo dello stesso Consiglio l'elettorato attivo e passivo è attribuito anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica, ai fini dell'elezione dei ventotto componenti di cui allo stesso articolo 2 del citato Decreto n. 491 del 1997.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 4 e dell'art. 25, comma 2 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari): "Art. 4 (Uniformità di trattamento). 1. Con Decreto emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro , sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Consulta nazionale di cui all'art. 6, sono stabiliti ogni tre anni |
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